Art. 5.
(Applicazioni del divieto).

      1. Il divieto di cui all'articolo 4 si applica con riferimento alle seguenti forme di comunicazione:

          a) «sponsorizzazione», per la quale si intende l'erogazione di contributi da parte di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche, o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, per il finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti dell'impresa stessa, a condizione che non si facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti;

          b) «pubblicità», per la quale si intende ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico, trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

          c) «spot pubblicitari», per i quali si intende ogni forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;

 

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          d) «televendita», per la quale si intende ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico, allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

          e) «telepromozione», per la quale si intende ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

          f) «autopromozione», per la quale si intendono gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati.